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D.P.R. 15/02/2006

Art. 17 - Interventi consentiti nelle aree R3

1. Nelle aree a rischio idrogeologico elevato - contrassegnate R3 nella cartografia di piano - oltre agli interventi consentiti nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, sono consentite esclusivamente:

a) le opere di infrastrutturazione del territorio, di bonifica e di sistemazione del terreno a fini agricoli, i cui progetti siano corredati da appositi studi di compatibilità e risultino approvati dagli organi competenti in base alla legislazione provinciale nelle materie idraulica e geologica;

b) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, con ampliamenti non superiori al 10% del volume esistente e al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, ove specifica perizia attesti il non aggravamento dei livelli di rischio. Essi non devono inoltre comportare cambi di destinazione d'uso peggiorativi ai fini del rischio.

2. Nelle aree a rischio elevato di valanga è inoltre ammessa la realizzazione di opere o impianti a carattere stagionale, purchè una specifica perizia tecnica e una idonea convenzione, in ordine alle modalità operative e ai tempi di esercizio, attestino l'assenza di pericolo per l'incolumità delle persone. La compatibilità di detti opere o impianti rispetto alle condizioni di pericolo deve essere approvata dagli organi competenti in base alla legislazione provinciale. In ogni caso il valore delle nuove opere compatibili con i contenuti di cui al presente comma, non potrà essere computato nella valutazione dei danni derivanti dal verificarsi di un eventuale fenomeno di valanga.

3. Le disposizioni di cui all'art. 16, commi 3 e 4, si applicano anche relativamente alle aree a rischio elevato di esondazione.

Art. 18 - Aree a rischio medio e moderato (R2 e R1)

1. La definizione degli interventi ammissibili nelle aree a rischio idrogeologico medio, contrassegnate R2, e moderato, contrassegnate R1, è demandata ai piani regolatori generali dei comuni, che vi provvedono mediante approfondimenti a scala locale riferiti anche alle possibili alternative di localizzazione delle previsioni urbanistiche nel loro insieme.

Art. 19 - Modifica delle aree a rischio

1. La modifica della perimetrazione o del livello di rischio delle aree di cui al presente capo è effettuata sulla base di:

a) variazioni della pericolosità dovute al miglioramento delle conoscenze inerenti alle dinamiche idrogeologiche;

b) realizzazione o adeguamento di opere di difesa in grado di mitigare il livello di rischio o il grado di esposizione allo stesso dei beni interessati

c) variazioni del valore d'uso del suolo.

2. Gli aggiornamenti cartografici che non comportano una revisione del Piano e che risultano conseguenti alle attività di cui al precedente comma, non costituiscono modifiche o integrazioni ai sensi dell'art. 3 e sono deliberati dalla provincia.

Art. 20 - Manutenzione delle opere

1. Le opere di difesa destinate alla mitigazione del rischio idrogeologico devono essere mantenute in efficienza a cura del proprietario o del gestore delle stesse, secondo aggiornati criteri di buona tecnica e di buona pratica riferiti alla natura dell'opera e del contesto territoriale in cui essa è inserita.

Art. 21 - Rapporti con la pianificazione urbanistica e forestale

1. La disciplina delle aree a rischio idrogeologico dettata dal presente piano prevale sulla corrispondente disciplina stabilita dal piano urbanistico provinciale, dagli strumenti urbanistici ad esso subordinati e da ogni altri piano o programma adottato in base alla legislazione provinciale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 e qualora ricorrano le condizioni ivi previste.

2. Nell'ambito del riordino del vincolo idrogeologico effettuato in attuazione dall'art. 3, comma 1, lettera p) della legge 18 maggio 1989 n. 183, le attività di pianificazione forestale sono subordinate alla disciplina del presente capo, con particolare riguardo alla determinazione della sensibilità dei bacini idrografici rispetto alle trasformazioni d'uso dei suoli di carattere non conservativo. Capo Sistemazione dei corsi d'acqua e dei versanti

Art. 22 - Finalità

1. Le opere di sistemazione e di manutenzione dei corsi d'acqua e dei versanti sono finalizzate alla prevenzione degli effetti indotti dal dissesto i- drogeologico e dalle esondazioni. Esse comprendono tutti gli interventi sia estensivi che intensivi volti al consolidamento ed alla protezione dei suoli, al miglioramento delle funzioni protettive dei boschi e dei pascoli, nonchè alla conformazione degli alvei e delle loro pertinenze.

2. La conformazione degli alvei deve assicurare adeguate condizioni di deflusso, laminazione e/o sedimentazione delle componenti liquide e solide delle piene, contemperando contestualmente le esigenze ecologiche e paesaggistiche del corso d'acqua.

3. Le opere di sistemazione dei corsi d'acqua sono realizzate con particolare attenzione a non incrementare il pericolo di esondazioni nelle porzioni di bacino poste a valle del territorio provinciale, nell'ambito di quest'ultimo si deve inoltre preservare, e laddove possibile incrementare, la capacità di invaso complessiva dei bacini idrografici.

4. In virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974 n. 381, e fermo restando quanto stabilito dall'art. 5, comma 5 dello stesso decreto, la realizzazione delle opere di difesa idrogeologica di competenza provinciale, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla tutela delle aree a rischio elevato e molto elevato, è effettuata, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 36, commi 5 e 6, sulla base di programmi pluriennali e annuali di intervento che sono trasmessi di volta in volta, su specifica richiesta, alle autorità di bacino interessate.

Art. 23 - Portate di piena

1. Al fine di una corretta caratterizzazione idraulica dei corsi d'acqua, la stima delle portate di piena e dei relativi tempi di ritorno che negli stessi possono verificarsi è effettuata mediante studi idrologici basati su criteri geomorfologici, assumendo condizioni di variabilità spaziale e temporale delle precipitazioni. Fino a quando saranno disponibili studi sufficientemente affidabili in tal senso è comunque ammesso il ricorso a metodologie operanti su basi statistiche.

2. L'ipotesi di distribuzione uniforme nello spazio e costante nel tempo delle precipitazioni può essere assunta solo nei casi in cui il bacino idrografico in esame abbia un'estensione inferiore a 200 chilometri quadrati.

3. In funzione dell'estensione, della morfologia e dell'assetto geologico del bacino idrografico deve inoltre essere stimata la componente solida della portata di piena dovuta al trasporto dei sedimenti.

Art. 24 - Portate di progetto

1. La progettazione delle opere di sistemazione e di ponti o di altri attraversamenti aerei sui corsi d'acqua è effettuata sulla base di una portata di riferimento che può variare in funzione dello specifico contesto territoriale. La portata di progetto è individuata in relazione al tempo di ritorno dell'evento cui la stessa è associata in base alle analisi svolte secondo quanto indicato dall'art. 23.

2. Il tempo di ritorno è individuato secondo le indicazioni tecniche riportate nel capitolo V.3.2 dell'elaborato del piano e può assumere valori compresi nei seguenti intervalli:

a) opere di sistemazione: da 30 a 200 o più anni, in base al tipo di fenomeno che può verificarsi nel corso d'acqua ed alla destinazione d'uso dei suoli ad esso circostanti;

b) ponti e altri attraversamenti aerei: da 100 a 200 o più anni, in funzione degli stessi parametri della lettera a). Per tali opere va inoltre assicurato un franco pari ad almeno 1 metro.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono derogabili con riferimento agli attraversamenti leggeri che non provochino ostacolo al regolare deflusso delle portate di piena, nonchè per quelli posti al di sopra di arginature già esistenti.

Art. 25 - Gestione programmata dei livelli di invaso dei serbatoi

1. Fermo restando quanto disposto dalle norme in materia di protezione civile e di deflusso minimo vitale, ai fini della laminazione delle piene dei corsi d'acqua, la provincia può adottare misure, anche prescritte, nei confronti dei titolari di diritti di derivazione e di utilizzazione a qualsiasi titolo di acque pubbliche, volte alla regolarizzazione permanente, temporanea o periodica, dei livelli d'invaso dei serbatoi di accumulo idrico e della portata dei corsi d'acqua, secondo quanto disposto dalla legislazione provinciale. Le operazioni di apertura degli scarichi devono iniziare, ove tecnicamente possibile, prima del completo riempimento del serbatoio, al fine di escludere onde di piena improvvise a valle degli sbarramenti.

2. La provincia può disporre, sentiti i concessionari interessati, l'adozione di misure e prescrizioni finalizzate alla regolazione -permanente, temporanea o periodica - dei livelli di invaso dei serbatoi, dei rilasci o delle restituzioni anche per motivate ragioni di salvaguardia e di ripristino ambientale o paesaggistico.

3. Ove sia consentito dalla legislazione vigente o dai disciplinari di concessione, possono essere assunte misure di regolazione dei livelli di invaso - anche ricorrendo agli strumenti di coordinamento di cui all'art. 36 - in presenza di emergenza idrica nei territori, anche rurali, posti a valle delle opere di ritenuta.

4. Per la diminuita utilizzazione delle opere di ritenuta ai sensi del comma 1, la provincia riconosce un indennizzo nella misura e secondo le modalità determinate ai sensi della legislazione provinciale, ferma restando la non indennizzabilità del rilascio del deflusso minimo vitale.

Art. 26 - Estrazione di inerti dagli alvei

1. Le estrazioni di materiale inerte dagli alvei sono ammesse per finalità di sicurezza e di manutenzione idraulica, e sono eseguite a cura o su autorizzazione della competente autorità idraulica provinciale nelle piazze di deposito all'uopo predisposte, negli invasi, nei tratti d'alveo sovralluvionati ed in quelli con sezioni idrauliche insufficienti per il contenimento delle piene di progetto.

2. Le operazioni del comma 1 si configurano, in base alla tipologia di intervento, come opere di sistemazione o di manutenzione dei corsi d'acqua e come tali devono essere realizzate nel rispetto di quanto disposto dall'art. 22.

Art. 27 - Interventi sulla vegetazione in alveo

1. Al fine di assicurare un adeguato rapporto tra la funzionalità idraulica e quella ecologica dei corsi d'acqua, è prestata costante attenzione allo sviluppo della vegetazione arborea, attuando specifiche forme di intervento sulla stessa in base alla natura e all'estensione delle portate ordinarie e di piena.

2. Il trattamento della vegetazione costituisce opera di manutenzione dell'alveo da effettuarsi, per quanto non previsto dal presente articolo, anche con riguardo alle indicazioni tecniche di cui al capitolo V.4.2.2. dell'elaborato del piano.

Art. 28 - Tutela del demanio idrico

1. Nell'ambito delle aree del demanio idrico che possono essere interessate, anche solo occasionalmente, al deflusso dei corsi d'acqua, possono essere rilasciate concessioni d'uso solo per le colture erbacee e per le attività che non comportino la presenza di ostacoli di qualsiasi natura, fatte salve particolari iniziative che l'autorità idraulica può motivatamente autorizzare.

2. In sede di rinnovo delle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, la provincia promuove la dismissione graduale delle attività in contrasto con quanto previsto al comma 1.

Art. 29 - Salvaguardia dei corsi d'acqua

1. Al fine di assicurare un'adeguata sicurezza al deflusso dei corsi d'acqua superficiali nonchè per preservarne le funzioni in rapporto all'ambiente ed al territorio circostanti, deve essere assicurato lo scorrimento delle acque a cielo aperto negli stessi.

2. Non sono ammesse nuove opere di intubazione o di copertura, fatta eccezione per quelle strettamente necessarie agli attraversamenti viari e ferroviari o alla realizzazione di opere pubbliche non delocalizzabili.

 

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